Art. 2 
Modifiche alle percentuali  di  composti  ossigenati  organici  nelle
                         miscele di benzina 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   dei   Ministri    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  delle  finanze,  della  sanita'  e  dell'ambiente,
possono essere  autorizzati,  nelle  miscele  di  benzina  tenori  di
composti ossigenati organici piu' elevati di quelli indicati al punto
II, colonna A dell'allegato  e  possono  essere  apportate  eventuali
modifiche al medesimo allegato al  fine  di  adeguarlo  ad  eventuali
successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia. 
  2.  Nel  caso  siano  autorizzati  tenori  di  composti  ossigenati
organici nelle miscele di benzina piu' elevati di quelli indicati  al
punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al
comma 1 dovranno essere precisate le modalita' con cui contrassegnare
i  distributori  per  la  vendita  di  carburanti  al  pubblico   che
forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di  tenere
conto delle caratteristiche delle stesse con particolare  riferimento
alle variazioni di potere calorifico.