Art. 3 
                              Controlli 
 
  1.  La  stazione  sperimentale  per  i  combustibili  provvede   al
controllo della  qualita'  delle  miscele  di  benzina  con  composti
ossigenati organici immesse in consumo. 
  2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso  di  ossigeno  dei
composti  ossigenati  organici  possono  essere  impiegati  a  titolo
provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato. 
  3. I Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, determinano con decreto
i metodi ed i criteri di campionamento e di misura da adottare. 
  4. Sono fatte salve le competenze  dell'Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali  e  delle  province
autonome, di cui all'art. 01, comma 1,  lettere  d),  h)  e  n),  del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
 
          Nota all'art. 3:
             - L'art. 01, comma 1, del D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496,
          convertito con modificazioni dalla legge 21  gennaio  1994,
          n. 61, e' il seguente:
             "Art.   01   (Attivita'   tecnico-scientifiche   per  la
          protezione  dell'ambiente).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto,   le   attivita'   tecnico-scientifiche   connesse
          all'esercizio delle funzioni pubbliche  per  la  protezione
          dell'ambiente consistono:
               a)   nella   promozione,   nei  confronti  degli  enti
          preposti, della ricerca di base e applicata sugli  elementi
          dell'ambiente  fisico,  sui fenomeni di inquinamento, sulle
          condizioni generali e di rischio,  sulle  forme  di  tutela
          degli ecosistemi;
               b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e
          nella   integrale  pubblicazione  di  tutti  i  dati  sulla
          situazione ambientale, anche  attraverso  la  realizzazione
          del  sistema  informativo  e  di monitoraggio ambientale in
          raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
               c) nella elaborazione di dati  e  di  informazioni  di
          interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato
          dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di
          programmi   di   divulgazione   e   formazione  in  materia
          ambientale;
               d) nella formulazione  alle  autorita'  amministrative
          centrali  e periferiche di proposte e pareri concernenti: i
          limiti di accettabilita'  delle  sostanze  inquinanti;  gli
          standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del
          suolo;   lo   smaltimento   dei   rifiuti;   le   norme  di
          campionamento e di analisi dei limiti di  accettabilita'  e
          degli   standard   di   qualita';  le  metodologie  per  il
          rilevamento dello stato dell'ambiente e  per  il  controllo
          dei  fenomeni  di  inquinamento  e  dei  fattori di rischio
          nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento  e  il
          recupero   dell'ambiente,  delle  aree  naturali  protette,
          dell'ambiente marino e costiero;
               e)    nella   cooperazione   con   l'Agenzia   europea
          dell'ambiente e con l'Istituto statistico  delle  Comunita'
          europee   (EUROSTAT),   nonche'   con   le   organizzazioni
          internazionali  operanti  nel  settore  della  salvaguardia
          ambientale;
               f)  nella  promozione della ricerca e della diffusione
          di tecnologie ecologicamente  compatibili,  di  prodotti  e
          sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al
          fine    dell'esercizio   delle   funzioni   relative   alla
          concessione  del  marchio  CEE  di  qualita'  ecologica   e
          all'attivita' di auditing in campo ambientale;
               g)  nella  verifica della congruita' e della efficacia
          tecnica delle disposizioni normative in materia  ambientale
          nonche'  nella  verifica  della documentazione tecnica, che
          accompagna le domande di  autorizzazione,  richiesta  dalle
          leggi vigenti in campo ambientale;
               h)   nei   controlli  di  fattori  fisici,  chimici  e
          biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle  acque
          e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
               i) nell'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli
          organi  preposti  alla  valutazione ed alla prevenzione dei
          rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi   ad   attivita'
          produttive;
               l)  nei  controlli ambientali delle attivita' connesse
          all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei  controlli  in
          materia di protezione dalle radiazioni;
               m)  negli studi e nelle attivita' tecnico-scientifiche
          di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
               n)  in  qualsiasi  altra  attivita'   collegata   alle
          competenze in materia ambientale".