Art. 3 Controlli 1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualita' delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo. 2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato. 3. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, determinano con decreto i metodi ed i criteri di campionamento e di misura da adottare. 4. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome, di cui all'art. 01, comma 1, lettere d), h) e n), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Nota all'art. 3: - L'art. 01, comma 1, del D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e' il seguente: "Art. 01 (Attivita' tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente decreto, le attivita' tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono: a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi; b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali; c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale; d) nella formulazione alle autorita' amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti; gli standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilita' e degli standard di qualita'; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero; e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale; f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e all'attivita' di auditing in campo ambientale; g) nella verifica della congruita' e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonche' nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale; h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente; i) nell'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive; l) nei controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni; m) negli studi e nelle attivita' tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale; n) in qualsiasi altra attivita' collegata alle competenze in materia ambientale".