Art. 4 
                              Sanzioni 
 
  1. L'immissione in consumo  di  miscele  di  benzina  con  composti
ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito dall'art. 1  o
dal  decreto  di  cui  all'art.  2  e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficile  degli  atti  normativi  della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  PALADIN, Ministro per il 
                                  coordinamento    delle    politiche
comunitarie 
                                  SAVONA, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  GARAVAGLIA, Ministro della sanita' 
                                  SPINI, Ministro dell'ambiente 
                                  ANDREATTA, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  CONSO, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: CONSO