Art. 2.
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire  20  miliardi,  in  ragione di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 1993 e 1994 e di  lire  10  miliardi  per  l'anno
1995,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo
alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 14 luglio 1993
                              SCALFARO
   CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: CONSO