Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e di lire 10 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO