Art. 7. 
         Norme in materia di controlli della Corte dei conti 
  1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si
esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: 
    a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio
dei Ministri; 
    b) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di  riparto  o
assegnazione di fondi; 
    c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti   generali   di
indirizzo, atti di programmazione comportanti spese; 
    d)  provvedimenti  di  disposizione  del  demanio  e   patrimonio
immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione; 
    e) atti generali attuativi di norme comunitarie; 
    f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei  contratti  collettivi,
secondo quanto previsto dall'articolo 51 del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29; 
    g)  provvedimenti  che  disciplinano  l'esercizio   di   funzioni
pubbliche  autoritative  relative  ai  dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni; 
    h) decreti che approvano contratti attivi e passivi  dello  Stato
di importo superiore al  valore  in  ECU  stabilito  dalla  normativa
comunitaria per  l'applicazione  delle  procedure  di  aggiudicazione
degli appalti, ovvero al  maggior  valore  stabilito  con  successivo
regolamento  governativo  per  singole  categorie  o   tipologie   di
contratti; 
    i)  decreti  ministeriali  di   variazione   del   bilancio,   di
accertamento dei residui e di assenso preventivo  del  Ministero  del
tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; 
    l) atti di notevole rilievo finanziario  che  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri richieda alla Corte dei  conti  di  sottoporre
temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali
dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni
di cui al comma 7 o dal servizio ispettivo  di  cui  all'articolo  9,
comma 5. 
  2. I provvedimenti sottoposti  al  controllo  preventivo  divengono
esecutivi se la Corte non ne dichiara la non conformita' a legge  nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. L'esecutivita'  e'  sospesa
se nel termine suddetto la  Corte  richiede  chiarimenti  o  elementi
integrativi del  giudizio;  in  tal  caso  il  provvedimento  diventa
esecutivo se la Corte non ne dichiara  la  non  conformita'  a  legge
entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   delle   controdeduzioni
dell'Amministrazione. 
  3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1, ammessi a visto di
legittimita' dalla Corte dei  conti,  sono  pubblicati  per  estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove di  essi  non
sia prevista la pubblicazione per esteso. 
  4.  Le  sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti   possono,   con
deliberazione  motivata,  stabilire  che  singoli  atti  di  notevole
rilievo finanziario, individuati  per  categorie  ed  amministrazioni
statali, siano sottoposti al previo esame della Corte per un  periodo
determinato. La Corte puo'  chiedere  il  riesame  degli  atti  entro
quindici   giorni   dalla   loro   ricezione,    ferma    rimanendone
l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli  atti  adottati  a
seguito  del  riesame  alla  Corte  dei  conti,   che,   ove   rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
  5. La Corte  dei  conti  esercita  il  controllo  successivo  sulla
gestione  del  bilancio  e  del  patrimonio   delle   amministrazioni
pubbliche, nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio,  verificando  la
legittimita' e la regolarita' dei conti, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in  base
all'esito  di  altri  controlli,   la   rispondenza   dei   risultati
dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti  dalla  legge,
valutando comparativamente costi,  modi  e  tempi  dello  svolgimento
dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i  criteri
di riferimento del controllo. 
  6. Nei confronti  delle  amministrazioni  regionali,  il  controllo
sulla gestione concerne il perseguimento  degli  obiettivi  stabiliti
dalle leggi statali di principio e di programma. 
  7. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al  Parlamento
ed ai  consigli  regionali  sull'esito  del  controllo  eseguito.  Le
relazioni della Corte  sono  altresi'  inviate  alle  amministrazioni
interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento,
le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte  ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate. 
  8. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le  disposizioni
di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli  enti  cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni  della  legge
21 marzo 1958, n. 259. Le  relazioni  della  Corte  contengono  anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
  9. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al  presente  articolo,
la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  ed
agli organi di controllo interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'
effettuare  e  disporre  ispezioni  e  accertamenti   diretti.   Puo'
richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame
di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono
gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte  dei  conti,  che,
ove rilevi  illegittimita'  ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
direzione. E' fatta salva  la  disciplina  in  materia  di  controlli
successivi previsti dai decreti delegati 3 febbraio 1993, n. 29, e 12
febbraio 1993, n. 39. 
  10. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  nei
confronti degli enti che svolgono la  loro  attivita'  nelle  materie
contemplate  nell'articolo  1  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.