Art. 11. Vigilanza 1. Al fine di verificare la conformita' dei prodotti da costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dei lavori pubblici. 2. A tal fine e' consentito alle persone incaricate: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. 3. I prodotti, che risultino non muniti del marchio di conformita' CE, o dell'attestato di conformita', o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o istallati in edifici. 4. La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non commerciabilita' dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei prodotti, nonche' al costruttore; in tal caso, l'importo del costo della verifica o del controllo e' maggiorato dal 50 per cento. 5. Ove si constati che prodotti, anche se muniti del marchio CE o dell'attestato di conformita', o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all'art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro. 6. Il provvedimento di cui al comma 5, e' comunicato entro dieci giorni alla commissione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.