Art. 11. 
                              Vigilanza 
  1. Al fine di verificare la conformita' dei prodotti da costruzione
alle   prescrizioni   del   presente   regolamento,   il    Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  il   Ministero
dell'interno  ed  il  Ministero   dei   lavori   pubblici,   ciascuno
nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta'  di  disporre
verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o  del  suo
mandatario,  mediante  i  propri  uffici   centrali   o   periferici,
eventualmente coadiuvati  da  istituti  o  dipartimenti  universitari
ovvero da altri enti o laboratori individuati con  specifico  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro  dell'interno  ed  il  Ministro  dei  lavori
pubblici. 
  2. A tal fine e' consentito alle persone incaricate: 
   a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o  di
uso dei prodotti; 
   b)   l'acquisizione   di   tutte   le   informazioni    necessarie
all'accertamento; 
   c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. 
  3. I prodotti, che risultino non muniti del marchio di  conformita'
CE, o dell'attestato di conformita', o del benestare tecnico europeo,
o ne siano comunque privi devono essere immediatamente  ritirati  dal
commercio e non possono essere incorporati o istallati in edifici. 
  4. La  consegna  al  possessore  di  prodotti  e/o  al  costruttore
dell'edificio di processo verbale di constatazione  di  taluno  degli
illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non  commerciabilita'
dei prodotti stessi ed ordine di  sospensione  dei  lavori.  Entro  i
novanta giorni successivi alla predetta  consegna  il  Ministero  dal
quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti,
emana provvedimento  motivato  in  applicazione  del  comma  3  e  lo
comunica al  fabbricante  o  suo  mandatario  ed  al  possessore  dei
prodotti, nonche' al costruttore; in tal caso,  l'importo  del  costo
della verifica o del controllo e' maggiorato dal 50 per cento. 
  5. Ove si constati che prodotti, anche se muniti del marchio  CE  o
dell'attestato di conformita', o del benestare  tecnico  europeo,  ed
utilizzati conformemente all'art. 2, comma 2,  possono  compromettere
la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente  con
provvedimento  cautelare  ne  vieta  l'immissione  in   commercio   e
l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro. 
  6. Il provvedimento di cui al comma 5, e'  comunicato  entro  dieci
giorni alla commissione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.