Art. 6. Attestato di conformita' 1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunita' europea e' responsabile dell'attestato di conformita' di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all'art. 7. 2. L'attestato presuppone: a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche; b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica. 3. I prodotti di cui al comma 2, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori pubblici, da emanare a seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformita'.