Art. 6. 
                      Attestato di conformita' 
  1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunita'  europea  e'
responsabile  dell'attestato  di  conformita'  di  un   prodotto   ai
requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie  di  cui
all'art. 7. 
  2. L'attestato presuppone: 
   a)  che  il  fabbricante  abbia  un  sistema  di  controllo  della
produzione  il  quale  permetta  di  stabilire  che   la   produzione
corrisponde alle relative  specificazioni  tecniche;  ovvero,  per  i
prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche; 
   b) che un  organismo  di  certificazione  riconosciuto  intervenga
nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione
o del prodotto stesso in  aggiunta  al  sistema  di  controllo  della
produzione applicato nella fabbrica. 
  3. I prodotti di cui al comma 2, lettera b), sono  individuati  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, del Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori
pubblici, da emanare a seguito  delle  determinazioni  di  competenza
della Commissione e da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  4. Con decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  del  Ministro
dell'interno  e  del  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana,  sono  indicati  i  metodi  di  controllo  della
conformita'.