Art. 10. P o z z i 1. Tutti i pozzi esitenti, a qualunque uso adibiti, ancorche' non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonche' alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo puo' essere sottoposto a sequestro ed e' comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorche' divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "e puo' adottare, altresi', le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorita' puo' disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione".
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 103 del testo unico approvato con R.D. n. 1775/1933 e' il seguente: "Art. 103. - 1. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile il quale provvede ad accertare la quantita' di acqua scoperta. 2. Se il Ministro dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia i requisiti dell'art. 1 della presente legge, ne dispone l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche. In tal caso lo scopritore avra' titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 95. 3. (Omissis). 4. (Omissis)". - Il testo dell'art. 93 del testo unico di cui sopra e' il seguente: "Art. 93 - 1. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. 2. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento dei giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale". - Il testo dell'art. 106 del testo unico di cui sopra, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 106. - 1. L'ufficio del genio civile anche nelle zone non soggette a tutela puo' disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e puo' adottare, altresi', le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorita' puo' disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione".