Art. 10. 
                              P o z z i 
  1. Tutti i pozzi esitenti, a qualunque uso adibiti,  ancorche'  non
utilizzati,   sono   denunciati   dai   proprietari,   possessori   o
utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonche' alla provincia
competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. A  seguito  della  denuncia,
l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La
omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del
citato testo unico nel termine di cui sopra e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila; il pozzo puo' essere sottoposto a sequestro ed
e' comunque soggetto a chiusura a spese  del  trasgressore  allorche'
divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione.  Valgono
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. All'art. 106 del testo unico  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  "e
puo'  adottare,  altresi',  le  disposizioni  di   cui   all'articolo
precedente, qualora ricorrano attuali  o  prevedibili  situazioni  di
subsidenza, ovvero di inquinamento  o  pregiudizio  al  regime  delle
acque pubbliche. La stessa  autorita'  puo'  disporre,  a  spese  dei
responsabili,  la  chiusura  dei  pozzi   dei   quali   sia   cessata
l'utilizzazione". 
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  testo dell'art. 103 del testo unico approvato con
          R.D. n.  1775/1933 e' il seguente:
             "Art. 103. - 1. Quando in seguito a ricerche siano state
          scoperte  acque  sotterranee,  anche  in  comprensori   non
          soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio
          civile il quale provvede ad accertare la quantita' di acqua
          scoperta.
             2.  Se  il  Ministro  dei  lavori  pubblici  ritenga che
          l'acqua abbia i requisiti dell'art. 1 della presente legge,
          ne dispone l'iscrizione nell'elenco delle acque  pubbliche.
          In  tal  caso lo scopritore avra' titolo di preferenza alla
          concessione, per  l'utilizzazione  indicata  nel  piano  di
          massima  allegato  alla  domanda di autorizzazione ai sensi
          dell'art. 95.
             3. (Omissis).
             4. (Omissis)".
             - Il testo dell'art. 93 del testo unico di cui sopra  e'
          il seguente:
             "Art.  93  - 1. Il proprietario di un fondo, anche nelle
          zone soggette a tutela della  pubblica  amministrazione,  a
          norma  degli  articoli  seguenti,  ha facolta', per gli usi
          domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con
          mezzi  meccanici,  le  acque  sotterranee  nel  suo  fondo,
          purche'  osservi  le distanze e le cautele prescritte dalla
          legge.
             2. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento dei
          giardini ed orti inservienti direttamente  al  proprietario
          ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame".
             - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al
          sistema penale".
             -  Il  testo dell'art. 106 del testo unico di cui sopra,
          come modificato dal presente  decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
             "Art.  106.  - 1. L'ufficio del genio civile anche nelle
          zone non soggette a tutela puo' disporre che  sia  regolata
          la  erogazione  dei  pozzi salienti a getto continuo e puo'
          adottare, altresi', le  disposizioni  di  cui  all'articolo
          precedente,   qualora   ricorrano   attuali  o  prevedibili
          situazioni  di  subsidenza,  ovvero   di   inquinamento   o
          pregiudizio  al  regime  delle  acque  pubbliche. La stessa
          autorita' puo'  disporre,  a  spese  dei  responsabili,  la
          chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione".