Art. 11. 
                Monitoraggio delle acque di fognatura 
  1. La  provincia  provvede  ad  effettuare,  avvalendosi  dell'ente
gestore degli impianti, il monitoraggio  delle  acque  di  fognatura,
previa individuazione di sezioni significative di  controllo  in  cui
sono installate idonee strumentazioni per la misura  della  quantita'
delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I  risultati  delle
misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.