Art. 12. 
Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni  di
                    derivazioni d'acque pubbliche 
1. Gli importi dei canoni demaniali per  concessioni  di  derivazioni
d'acque pubbliche sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, emanato di concerto con  i  Ministri  dei  lavori  pubblici,
dell'ambiente, dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e
dell'agricoltura e delle  foreste.  La  maggiorazione  rispetto  agli
importi vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  23
   dicembre 1992, n. 498, e' fissata, con decorrenza dal 1 gennaio 
1994, in misura pari: 
   a) per produzione di  forza  motrice,  al  25  per  cento  per  kW
nominale di concessione. Il canone e'  calcolato  sulla  media  della
potenza nominale disponibile nell'anno; 
   b) per uso potabile, al 30 per cento per ogni modulo; 
    c) per usi irrigui, al 10 per cento per ogni modulo o per  ettaro
se si tratta di derivazione non suscettibile di essere fatta a  bocca
tassata; 
   d) per bonifica per colmata, al 10 per cento per ogni modulo; 
   e) per usi industriali, come indicati  dall'art.  1,  del  30  per
cento per ogni modulo; 
   f) per usi ittiogenici, al 30 per cento per ogni modulo. 
  2. Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano ai sovracanoni  o
alle diverse tassazioni o ad altri oneri che rimangono determinati da
leggi diverse. 
  3. Le percentuali di maggiorazione di cui al comma 1  si  applicano
anche agli importi minimi annui dei canoni fissati per ciascun uso. 
  4. Le maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si applicano a
condizione che siano adottate le migliori tecnologie di  risparmio  o
di riuso o di riciclo totale o parziale delle  acque  prelevate.  Per
gli usi di cui alle lettere b), e) e f) del  comma  1  il  canone  e'
ridotto fino alla meta' in funzione delle  caratteristiche  quantita-
tive e qualitative  dell'acqua  restituita,  confrontate  con  quelle
dell'acqua prelevata. Con decreto del Ministro dei  lavori  pubblici,
emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,  delle  finanze  e  dell'agricoltura  e
delle foreste, sono fissati i criteri e le  modalita'  per  l'esonero
dalla  applicazione  delle  quote   di   maggiorazione   e   per   la
determinazione delle riduzioni, tenendo anche conto  delle  tipologie
degli inquinanti e delle caratteristiche dei cicli produttivi. 
  5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra  di  loro,
sono applicate alle singole concessioni, sulla base degli indirizzi e
dei criteri generali fissati dalle autorita' di  bacino  che,  a  tal
fine, tengono conto della quantita' della domanda esistente per l'uso
della risorsa idrica  e  della  relativa  disponibilita'  nel  bacino
idrografico. 
  6. Le riduzioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dal 1 
gennaio 1994, ai provvedimenti di rilascio di nuove concessioni o  di
rinnovo e, relativamente alle concessioni in atto, dietro documentata
istanza   del   titolare   della   concessione,   con   provvedimento
dell'autorita'   concedente,   emesso   previo   accertamento   della
sussistenza delle condizioni sopraspecificate. 
  7. Per gli usi indicati alla lettera g) dell'art.  1  del  presente
decreto legislativo il canone attualmente applicato e' ridotto  della
meta'. 
  8. Per gli usi irrigui il canone, come rideterminato ai  sensi  del
comma 1, e' ridotto della meta', qualora sia  previsto  l'obbligo  di
restituire le colature e i residui d'acqua. 
  9. A decorrere dalla data di applicazione  dei  nuovi  importi  dei
canoni di concessione previsti  dal  presente  articolo  cessano  gli
effetti delle disposizioni di cui al testo unico approvato con  regio
decreto  11  dicembre  1933,  n.  1175,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni che dispongono riduzioni della meta' dei canoni  qualora
il concessionario si obblighi a restituire le colature  o  i  residui
d'acqua.