Art. 12. Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche 1. Gli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. La maggiorazione rispetto agli importi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' fissata, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, in misura pari: a) per produzione di forza motrice, al 25 per cento per kW nominale di concessione. Il canone e' calcolato sulla media della potenza nominale disponibile nell'anno; b) per uso potabile, al 30 per cento per ogni modulo; c) per usi irrigui, al 10 per cento per ogni modulo o per ettaro se si tratta di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata; d) per bonifica per colmata, al 10 per cento per ogni modulo; e) per usi industriali, come indicati dall'art. 1, del 30 per cento per ogni modulo; f) per usi ittiogenici, al 30 per cento per ogni modulo. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano ai sovracanoni o alle diverse tassazioni o ad altri oneri che rimangono determinati da leggi diverse. 3. Le percentuali di maggiorazione di cui al comma 1 si applicano anche agli importi minimi annui dei canoni fissati per ciascun uso. 4. Le maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si applicano a condizione che siano adottate le migliori tecnologie di risparmio o di riuso o di riciclo totale o parziale delle acque prelevate. Per gli usi di cui alle lettere b), e) e f) del comma 1 il canone e' ridotto fino alla meta' in funzione delle caratteristiche quantita- tive e qualitative dell'acqua restituita, confrontate con quelle dell'acqua prelevata. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, sono fissati i criteri e le modalita' per l'esonero dalla applicazione delle quote di maggiorazione e per la determinazione delle riduzioni, tenendo anche conto delle tipologie degli inquinanti e delle caratteristiche dei cicli produttivi. 5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra di loro, sono applicate alle singole concessioni, sulla base degli indirizzi e dei criteri generali fissati dalle autorita' di bacino che, a tal fine, tengono conto della quantita' della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica e della relativa disponibilita' nel bacino idrografico. 6. Le riduzioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 1994, ai provvedimenti di rilascio di nuove concessioni o di rinnovo e, relativamente alle concessioni in atto, dietro documentata istanza del titolare della concessione, con provvedimento dell'autorita' concedente, emesso previo accertamento della sussistenza delle condizioni sopraspecificate. 7. Per gli usi indicati alla lettera g) dell'art. 1 del presente decreto legislativo il canone attualmente applicato e' ridotto della meta'. 8. Per gli usi irrigui il canone, come rideterminato ai sensi del comma 1, e' ridotto della meta', qualora sia previsto l'obbligo di restituire le colature e i residui d'acqua. 9. A decorrere dalla data di applicazione dei nuovi importi dei canoni di concessione previsti dal presente articolo cessano gli effetti delle disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni che dispongono riduzioni della meta' dei canoni qualora il concessionario si obblighi a restituire le colature o i residui d'acqua.