Art. 13. 
Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per
                 estrazioni di materiali dall'alveo 
  1. Gli importi dei canoni demaniali relativi  alle  concessioni  di
estrazione di materiali dall'alveo dei corsi  d'acqua  pubblici  sono
determinati con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  emanato  di
concerto  con  i  Ministri  dei   lavori   pubblici,   dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e
delle  foreste.  Tali  canoni,  gia'  fissati  nella  misura   minima
dall'art. 11 del decreto-legge 2 ottobre  1981,  n.  546,  convertito
nella legge 1› dicembre 1981,  n.  692,  e  successive  modifiche,  a
decorrere  dal  1›  gennaio  1994,  sono  determinati,  tenuto  conto
dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non inferiore
a: 
   a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta; 
   b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico  di  sabbia  e
ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio; 
   c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  emanato  di
concerto con i Ministri  delle  finanze  e  dell'ambiente,  ai  sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
stabiliti criteri e modalita' per la verifica delle quantita' e delle
qualita' estratte,  anche  mediante  la  previsione  dell'obbligo  di
apposita documentazione dei  materiali  trasportati.  I  prelievi  di
materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per  quantitativi  e
tipologie diversi  da  quelli  concessi  danno  luogo  ad  azione  di
risarcimento per danno ambientale a favore dello  Stato;  gli  stessi
prelievi sono altresi' puniti  con  una  sanzione  amministrativa  di
valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi  ai
volumi estratti in  difformita'  dalla  concessione  e  comunque  non
inferiore a lire tre milioni.  E'  fatta  salva  l'irrogazione  delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni. 
 
          Note all'art. 13:
             -  L'art.  11  del  D.L.  2   ottobre   1981,   n.   546
          (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e
          formalita'  relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di
          regime  fiscale  delle  cambiali  accettate  da  aziende  e
          istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei
          canoni demaniali), convertito nella legge 1› dicembre 1981,
          n. 692, cosi' recita:
             "Art.   11.  -  1.  I  canoni  demaniali  relativi  alle
          concessioni di estrazione di materiali dell'alveo dei corsi
          d'acqua pubblici sono  determinati,  sentiti  i  competenti
          uffici  tecnici  erariali,  tenuto conto dell'andamento dei
          prezzi  dei  materiali  stessi  sul  libero  mercato.  Tali
          canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura
          inferiore  a  L.  800  per  ogni  metro  cubo  di materiale
          estratto".
             Successivamente l'importo dei canoni demaniali  relativi
          alle concessioni di estrazione dei materiali dall'alveo dei
          corsi  d'acqua  e  stato  rideterminato  con  l'art.  2 del
          decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con
          il Ministro del tesoro, 20 luglio  1990,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  237  del  10  ottobre  1990, serie
          generale.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.