Art. 2. 
      Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni 
  1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, dopo l'art. 5, e' inserito il seguente: 
  "Art. 5-bis. - 1. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,
n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  sono  dettati
criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali  e  regionali,
inclusi quelli concernenti il catasto di  cui  all'art.  5,  relativi
alle acque pubbliche  superficiali  e  sotterranee  e  alle  relative
utilizzazioni, nonche' ai prelievi e  alle  restituzioni  sulla  base
delle misurazioni effettuate ai sensi  dell'art.  42,  comma  3,  del
presente testo unico. Con lo stesso  decreto  interministeriale  sono
fissate  modalita'  per  l'accesso  ai  sistemi   informativi   delle
amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei  dati,
finalizzati al  controllo  del  sistema  delle  utilizzazioni  e  dei
prelievi, nonche' per garantire adeguate  forme  di  informazione  al
pubblico in ordine agli effetti dei  provvedimenti  di  rilascio,  di
modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione  e  delle
licenze di attingimento di cui al comma 2. 
  2. Le  amministrazioni  dello  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  assicurano  lo  scambio  delle  informazioni  relative   ai
provvedimenti di  rilascio,  di  modificazione  e  di  rinnovo  delle
concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta
giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi
dati sono inviati, entro  il  medesimo  termine,  alle  Autorita'  di
bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali". 
 
          Note all'art. 2:
             - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
             "1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d) (omissis);
              e) (omissis).
             -  L'art.  5  del  testo  unico  approvato  con  R.D. n.
          1775/1933, come  modificato  dall'art.  3  della  legge  12
          luglio 1961, n. 603, recita:
             "Art.  5. - 1. In ogni provincia e' formato e conservato
          a cura del Ministero delle finanze il catasto delle  utenze
          di acqua pubblica.
             Per  la  formazione del catasto tutti gli utenti debbono
          fare la dichiarazione delle rispettive utenze.
             La dichiarazione deve indicare:
              a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
              b) l'uso a cui serve l'acqua;
              c) la quantita' dell'acqua utilizzata;
              d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza
          nominale prodotta;
              e) il decreto di riconoscimento o  di  concessione  del
          diritto di derivazione.
            Le  dichiarazioni  di utenze devono essere fatte entro il
          31 dicembre 1935 ove si tratti di  acqua  inscritta  in  un
          elenco,  la  cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          Regno sia  avvenuta  entro  due  anni  dalla  pubblicazione
          dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta.
             In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda
          da lire quattromila a lire quarantamila.
             Sono  esonerati  dal  presentare  la  dichiarazione  gli
          utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento  o
          di concessione posteriormente al 1 febbraio 1917".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 42 del citato testo
          unico n.    1775/1933,  come  modificato  dall'art.  8  del
          presente decreto legislativo:
             "Art.  42.  - 1. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono
          obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le
          opere di raccolta, derivazione e  restituzione,  le  chiuse
          stabili  o  instabili,  fisse  o mobili costruite nel corso
          d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle
          derivazioni  munite  degli   opportuni   manufatti   ed   a
          conservarle  in  buono  stato.  Essi  sono responsabili dei
          danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi  vicini,
          escluso il caso di forza maggiore.
             2.  Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in
          modo che non si introducano acque eccedenti la portata  dei
          rispettivi    canali,    nei    limiti   dei   quantitativi
          legittimamente utilizzabili, e  che  in  ogni  evento,  col
          mezzo  degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque
          sovrabbondanti.
             3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni
          d'acque    pubbliche,    su    prescrizione    dell'ufficio
          compartimentale  del  Servizio  idrografico  e mareografico
          nazionale interessato per  territorio,  sono  installati  e
          mantenuti   in   regolare  stato  di  funzionamento  idonei
          dispositivi per la misurazione delle portate e  dei  volumi
          in  corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione,
          ove presente.   In sistemi di  distribuzione  complessa,  i
          misuratori  sono  installati  anche  a  monte e a valle dei
          partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con
          le modalita' definite ai sensi dell'articolo 5- bis  e  con
          frequenza  almeno  semestrale  all'autorita'  concedente  e
          all'ufficio  compartimentale  del  Servizio  idrografico  e
          mareografico nazionale interessato".