Art. 2. Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni 1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 5, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonche' ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalita' per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonche' per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2. 2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorita' di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali".
Note all'art. 2: - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) (omissis); e) (omissis). - L'art. 5 del testo unico approvato con R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, recita: "Art. 5. - 1. In ogni provincia e' formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze. La dichiarazione deve indicare: a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione; b) l'uso a cui serve l'acqua; c) la quantita' dell'acqua utilizzata; d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire quattromila a lire quarantamila. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1 febbraio 1917". - Si riporta il testo dell'art. 42 del citato testo unico n. 1775/1933, come modificato dall'art. 8 del presente decreto legislativo: "Art. 42. - 1. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore. 2. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti. 3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalita' definite ai sensi dell'articolo 5- bis e con frequenza almeno semestrale all'autorita' concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato".