Art. 3. 
                          Pareri istruttori 
  1. All'art. 7 del  testo  unico  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  "1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi  sia  a
piccole derivazioni, sono,  altresi',  trasmesse  alla  autorita'  di
bacino territorialmente  interessata  che,  nel  termine  massimo  di
quaranta giorni dalla ricezione, con atto  del  segretario  generale,
all'uopo   delegato,   ove   nominato,    avvalendosi    dell'ufficio
compartimentale del Servizio  idrografico  e  mareografico  nazionale
competente per territorio, comunica  il  proprio  parere  all'ufficio
istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione  con  le
previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della  approvazione
dello stesso, ai fini  del  controllo  sull'equilibrio  del  bilancio
idrico o idrologico.  Decorso  il  predetto  termine  senza  che  sia
intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in  senso
favorevole". 
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  7 del testo unico n. 1775/1993,
          come integrato dal  presente  decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
             "Art.  7.  -  1.  Le  domande  per  nuove  concessioni e
          utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere
          da  eseguire  per  la  raccolta,  regolazione,  estrazione,
          derivazione,  condotta,  uso,  restituzione  e  scolo delle
          acque sono dirette  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  e
          presentate   all'ufficio   del   genio   civile   alla  cui
          circoscrizione appartengono le opere di presa.
             1-bis. Le domande di cui al  comma  1,  relative  sia  a
          grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresi', trasmesse
          alla  autorita' di bacino territorialmente interessata che,
          nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con
          atto  del  segretario  generale,  all'uopo  delegato,   ove
          nominato,   avvalendosi  dell'ufficio  compartimentale  del
          Servizio idrografico e  mareografico  nazionale  competente
          per  territorio,  comunica  il  proprio  parere all'ufficio
          istruttore   in   ordine    alla    compatibilita'    della
          utilizzazione  con  le  previsioni  del  piano di bacino e,
          anche in attesa della approvazione dello  stesso,  ai  fini
          del   controllo   sull'equilibrio  del  bilancio  idrico  o
          idrologico. Decorso  il  predetto  termine  senza  che  sia
          intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso
          in senso favorevole.
             2.   Ogni   richiedente   di   nuove   concessioni  deve
          depositare,  con  la  domanda,  una  somma   pari   ad   un
          quarantesimo  del canone annuo e in ogni caso non inferiore
          a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono  versate  in
          tesoreria in conto entrate dello Stato.
             3.  L'ufficio  del  genio civile ordina la pubblicazione
          della domanda mediante  avviso  nel  foglio  degli  annunzi
          legali  delle province nel cui territorio ricadono le opere
          di presa e di restituzione delle acque.
             4. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i
          dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo
          di  presa,  quantita' d'acqua, luogo di restituzione ed uso
          della derivazione.
             5. L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale
          del Regno.
             6. Nei territori che ricadono nella  circoscrizione  del
          magistrato  alle acque per le province venete e di Mantova,
          questo  deve  essere  sentito  sulla  ammissibilita'  delle
          istanze prima della loro istruttoria.
             7.  Se  il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una
          domanda perche' inattuabile  o  contraria  al  buon  regime
          delle  acque o ad altri interessi generali, la respinge con
          suo decreto sentito il parere del Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici.
             8.  Le  domande  che riguardano derivazioni tecnicamente
          incompatibili con quelle previste da  una  o  piu'  domande
          anteriori,  sono  accettate  e  dichiarate  concorrenti con
          queste, se presentate non oltre trenta  giorni  dall'avviso
          nella  Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande
          pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le  domande
          accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.
             9.  Dopo  trenta  giorni  dall'avviso,  la domanda viene
          pubblicata, col relativo progetto, mediante  ordinanza  del
          genio civile.
             10.  In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non
          inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro
          il  quale  possono  presentarsi  le   osservazioni   e   le
          opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
             11.   Se   le   opere   di  derivazione  interessano  la
          circoscrizione di piu' uffici del genio civile, l'ordinanza
          di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.
             12. Nel caso di domande concorrenti  la  istruttoria  e'
          estesa  a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili
          con la prima; se invece alcune furono accettate al  di  la'
          dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con
          questa  e  non  con le successive, l'istruttoria e' intanto
          limitata a quelle che sono  state  presentate  e  accettate
          entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda".
             Successivamente, l'art. 3 della legge 21 dicembre  1961,
          n.  1501,  ha  stabilito che il contributo del quarantesimo
          del canone non possa essere inferiore a L. 10.000.