Art. 4. 
         Criteri per la comparazione di domande concorrenti 
  1. All'art. 9 del  testo  unico  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di  cui
agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione
con altre utenze concesse o  richieste  presenti  la  piu'  razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: 
   a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze  essenziali
dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di  acquedotto  o
di irrigazione, evitando ogni spreco e  destinando  preferenzialmente
le risorse qualificate all'uso potabile; 
   b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle  fonti  in
relazione all'uso; 
   c)  le  caratteristiche  quantitative  e  qualitative  del   corpo
idrico". 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Si riporta il testo dell'art. 9 del gia' citato testo
          unico, come modificato dal presente decreto legislativo:
             "Art. 9. - 1. Tra piu' domande  concorrenti,  completata
          l'istruttoria  di  cui  agli  articoli  7 e 8, e' preferita
          quella che da  sola  o  in  connessione  con  altre  utenze
          concesse   o   richieste   presenti   la   piu'   razionale
          utilizzazione  delle  risorse  idriche  in   relazione   ai
          seguenti criteri:
              a)  l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze
          essenziali dei  concorrenti  anche  da  parte  dei  servizi
          pubblici  di  acquedotto  o  di  irrigazione, evitando ogni
          spreco   e,   destinando   preferenzialmente   le   risorse
          qualificate all'uso potabile;
              b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle
          fonti in relazione all'uso;
              c)  le  caratteristiche  quantitative e qualitative del
          corpo idrico.
             2. A parita' di tali condizioni e' prescelta quella  che
          offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed
          economiche  di  immediata  esecuzione  ed utilizzazione. In
          mancanza  di  altre  condizioni  di  preferenza,  vale   il
          criterio della priorita' di presentazione.
             3. Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che
          i  progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in
          alcuna di quella posteriormente presentate la utilizzazione
          sia piu' vasta, e' di regola  preferita  la  prima  domanda
          quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico e
          il  primo  richiedente si obblighi ad attuare la piu' vasta
          utilizzazione.
             4.  Sulla  preferenza  da  darsi  all'una  od  all'altra
          domanda  decide  definitivamente  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici  sentito  il  consiglio  superiore.  Il  consiglio
          indica,  per  la domanda prescelta, gli elementi essenziali
          che devono essere contenuti nel disciplinare.
             5. Nelle  concessioni  a  prevalente  scopo  irriguo,  a
          parita' di utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti
          la  domanda  di  chi  abbia  la  proprieta'  dei terreni da
          irrigare o del relativo consorzio dei proprietari".
             -  Per il testo dell'art. 7 del citato testo unico, come
          integrato dal presente decreto legislativo, si veda la nota
          all'art. 3.
             - L'art. 8 del sopracitato testo unico cosi' recita:
             "Art.  8.  -  L'ufficio  del  genio  civile,  alla   cui
          circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le
          opposizioni,  procede  alla  visita  dei luoghi, alla quale
          possono intervenire il richiedente  e  gli  interessati,  e
          redige  una  relazione dettagliata su tutta la istruttoria,
          mettendo in  evidenza  le  qualita'  caratteristiche  delle
          varie domande in rapporto alla piu' razionale utilizzazione
          del  corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla
          natura ed attendibilita' delle opposizioni.
             Alla  visita  di  istruttoria,  per  domande  di  grande
          derivazione,  comprendano  o  no la costruzione di serbatoi
          idrici,  sono   invitati   ad   intervenire   altresi'   un
          funzionario   del   competente   ufficio   idrografico,   i
          rappresentanti dei ministeri militari interessati,  per  le
          opportune  constatazioni, osservazioni e proposte da inser-
          ire a verbale. Sara' altresi'  invitato  il  rappresentante
          del  Ministero  delle comunicazioni quando questo vi potra'
          essere interessato.
             Quando la derivazione sia chiesta a  scopo  di  bonifica
          integrale,  alla  visita  di  istruttoria  e'  invitato  ad
          intervenire un delegato del  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste.
             Nei   casi  previsti  all'ultimo  comma  dell'art.  218,
          concernente  acquedotti  ad  uso  potabile,   alla   visita
          d'istruttoria  e'  invitato  a  intervenire un delegato del
          Ministero dell'interno.
             Dove esistono uffici regionali del Ministero dei  lavori
          pubblici   aventi   giurisdizione   in   materia  di  acque
          pubbliche,    questi    danno    parere    sui    risultati
          dell'istruttoria.
             Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il
          genio  civile  promuove il benessere del ministero militare
          competente per il tramite del  comando  di  corpo  d'armata
          territorialmente interessato".