Art. 4. Criteri per la comparazione di domande concorrenti 1. All'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile; b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 9 del gia' citato testo unico, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 9. - 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e, destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile; b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico. 2. A parita' di tali condizioni e' prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita' di presentazione. 3. Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quella posteriormente presentate la utilizzazione sia piu' vasta, e' di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la piu' vasta utilizzazione. 4. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare. 5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti la domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari". - Per il testo dell'art. 7 del citato testo unico, come integrato dal presente decreto legislativo, si veda la nota all'art. 3. - L'art. 8 del sopracitato testo unico cosi' recita: "Art. 8. - L'ufficio del genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualita' caratteristiche delle varie domande in rapporto alla piu' razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilita' delle opposizioni. Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresi' un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte da inser- ire a verbale. Sara' altresi' invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi potra' essere interessato. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria e' invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti ad uso potabile, alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno. Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria. Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il genio civile promuove il benessere del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato".