Art. 5. 
     Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua 
  1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, dopo l'art. 12, e' inserito il seguente: 
  "Art.  12-bis.  1.  Nel  rilascio  di  concessioni  di  derivazioni
d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a  quelle
prelevate da sorgenti o da  falde,  puo'  essere  assentito  per  usi
diversi da quello potabile solo  nei  casi  di  ampia  disponibilita'
delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di
approvvigionamento. 
  2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo  deflusso
costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove definito,  delle
esigenze di tutela della qualita' e  dell'equilibrio  stagionale  del
corpo idrico, delle opportunita' di risparmio, riutilizzo  e  riciclo
della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come  criteri
informatori del relativo disciplinare. Analogalmente si provvede, nei
casi di prelievo da  falda,  per  quelle  disposizioni  di  carattere
cautelare  atte  a  garantire  l'equilibrio  tra  il  prelievo  e  la
capacita' di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di
intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in
funzione del controllo per il miglior regime delle acque".