Art. 5. Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua 1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 12, e' inserito il seguente: "Art. 12-bis. 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilita' delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento. 2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualita' e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunita' di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare. Analogalmente si provvede, nei casi di prelievo da falda, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacita' di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque".