Art. 6. Durata delle concessioni 1. All'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo le parole "forza motrice", sono inserite le seguenti ", per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche".
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 21, comma 1, del gia' citato testo unico, come integrato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta".