Art. 6. 
                      Durata delle concessioni 
  1. All'art. 21, comma  1,  del  testo  unico  approvato  con  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo le  parole  "forza  motrice",
sono inserite le seguenti ", per usi  industriali  diversi,  per  usi
ittiogenici e per costituzione di scorte idriche". 
 
          Nota all'art. 6:
            - Il testo dell'art. 21, comma 1, del gia'  citato  testo
          unico,  come  integrato dal presente decreto legislativo e'
          il seguente: "Le concessioni di grandi derivazioni  ad  uso
          di  forza  motrice,  per  usi  industriali diversi, per usi
          ittiogenici e per costituzione di scorte idriche  si  fanno
          per  una  durata  non  maggiore di anni sessanta; quelle di
          grandi  derivazioni  ad  uso  potabile,  di  irrigazione  o
          bonifica,  non possono eccedere la durata di anni settanta;
          le concessioni di piccole derivazioni non possono  eccedere
          la durata di anni trenta".