Art. 7. 
                Rinnovo di concessioni ad uso irriguo 
  1. All'art. 28 del testo  unico  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  "1-bis. In sede di rinnovo  di  concessioni  di  grandi  e  piccole
derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi  i  criteri  indicati
dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore  verifica
l'effettivo   fabbisogno   idrico   in   funzione   delle   modifiche
dell'estensione della superficie da irrigare,  dei  tipi  di  colture
praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e  dei  metodi
di irrigazione adottati". 
 
          Nota all'art. 7:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28 del testo unico
          approvato con il R.D. n.  1775/1933,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
             "Art. 28. - 1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile,
          di   irrigazione  o  bonifica,  qualora  il  termine  della
          concessione persistano  i  fini  della  derivazione  e  non
          ostino   superiori   ragioni   di  pubblico  interesse,  al
          concessionario e'  rinnovata  la  concessione,  con  quelle
          modificazioni  che,  per le variate condizioni dei luoghi e
          dei corsi d'acqua si rendessero necessarie.
             1-bis. In sede di rinnovo di  concessioni  di  grandi  e
          piccole  derivazioni  d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i
          criteri indicati dall'art. 12- bis, comma 2, il  competente
          ufficio  istruttore  verifica l'effettivo fabbisogno idrico
          in   funzione   delle   modifiche   dell'estensione   della
          superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche
          a  rotazione,  dei  relativi  consumi  medi e dei metodi di
          irrigazione adottati.
             2.  In  mancanza  di  rinnovazione,  come  nei  casi  di
          decadenza  o  rinuncia,  passano in proprieta' dello Stato,
          senza compenso, tutte le opere di raccolta, di  regolazione
          e   di  derivazione  principali  ed  accessorie,  i  canali
          adduttori dell'acqua, gli impianti  di  sollevamento  e  di
          depurazione,  le  condotte  principali  dell'acqua potabile
          fino alla camera di carico o di distribuzione  compresa,  i
          canali  principali  di irrigazione e i canali e le condotte
          di scarico".
             - Per il testo dell'art. 12-  bis,  comma  2,  del  piu'
          volte  citato  testo  unico,  si veda l'art. 5 del presente
          decreto legislativo.