Art. 8. Monitoraggio delle acque pubbliche 1. All'art. 42 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 e' cosi' sostituito: " 3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalita' definite ai sensi dell'art. 5- bis e con frequenza almeno semestrale all'autorita' concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato".
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 42 del testo unico n. 1775/1933, come modificato dal presente decreto legislativo, si veda la nota all'art. 2.