Art. 8. 
                 Monitoraggio delle acque pubbliche 
  1. All'art. 42 del testo  unico  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 e' cosi' sostituito: 
  " 3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni  d'acque
pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del  Servizio
idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono
installati e mantenuti in  regolare  stato  di  funzionamento  idonei
dispositivi  per  la  misurazione  delle  portate  e  dei  volumi  in
corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. 
In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori  sono  installati
anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle  misurazioni
sono trasmessi con le modalita' definite ai sensi dell'art. 5- bis  e
con  frequenza   almeno   semestrale   all'autorita'   concedente   e
all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico  e  mareografico
nazionale interessato". 
 
          Nota all'art. 8:
             -   Per  il  testo  dell'art.  42  del  testo  unico  n.
          1775/1933,   come   modificato   dal    presente    decreto
          legislativo, si veda la nota all'art.  2.