Art. 9. Licenze di attingimento 1. All'art. 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito". 2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole "salvo rinnovazione", sono inserite le seguenti "per non piu' di cinque volte". 3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 56 del summenzionato testo unico, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 56. - 1. Compete all'ingegnere capo del genio civile la facolta' di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purche': 1 - la portata dell'acqua non superi i 100 litri a minuto secondo; 2 - non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua; 3 - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito. 2. (Omissis). 3. La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non piu' di cinque volte, per la durata non maggiore di un anno, e puo' essere revocata per motivi di pubblico interesse. 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali".