Art. 9. 
                       Licenze di attingimento 
  1. All'art. 56 del testo  unico  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine le
seguenti parole "e sia  salvaguardato  il  minimo  deflusso  costante
vitale del corso d'acqua, ove definito". 
  2. Nel medesimo  art.  56,  al  comma  3,  dopo  le  parole  "salvo
rinnovazione", sono inserite le seguenti  "per  non  piu'  di  cinque
volte". 
  3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  "3-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano
esclusivamente ai corpi idrici superficiali". 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 56 del summenzionato
          testo unico, cosi' come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo:
             "Art.  56.  -  1.  Compete  all'ingegnere capo del genio
          civile la facolta' di concedere licenze per  l'attingimento
          di  acqua  pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di
          altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed
          a cavaliere degli argini, purche':
              1 - la portata dell'acqua non superi  i  100  litri  a
          minuto secondo;
              2  -  non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate
          le difese del corso d'acqua;
              3 - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua
          con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il
          minimo deflusso costante  vitale  del  corso  d'acqua,  ove
          definito.
             2. (Omissis).
             3.  La  licenza  e'  in  tutti  i  casi accordata, salvo
          rinnovazione per non piu' di cinque volte,  per  la  durata
          non  maggiore di un anno, e puo' essere revocata per motivi
          di pubblico interesse.
             3-bis. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali".