Art. 3 
 
  1.  I  contributi  per  il  conferimento  di  borse  e  viaggi   di
perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di  lingua
e cultura italiana vengono concessi per non piu' di cinque anni in un
decennio alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere  che
abbiano istituito o mantenuto la  cattedra  di  italiano  e  che  non
dispongano di lettore destinato all'estero dallo Stato italiano. Se i
contributi  sono  disposti  dopo   la   concessione,   nel   decennio
precedente, di contributi  ai  sensi  del  precedente  art.  2,  essi
possono essere concessi  nel  limite  dell'importo  di  due  mesi  di
assegno di sede lordo che spetterebbe al lettore  in  servizio  nella
stessa sede; se le istituzioni beneficiarie non hanno  usufruito  nei
dieci anni precedenti di contributi erogati ai sensi dell'art. 2,  il
contributo  puo'  essere  raddoppiato  rispetto   all'importo   prima
indicato.