Art. 3 1. I contributi per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana vengono concessi per non piu' di cinque anni in un decennio alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere che abbiano istituito o mantenuto la cattedra di italiano e che non dispongano di lettore destinato all'estero dallo Stato italiano. Se i contributi sono disposti dopo la concessione, nel decennio precedente, di contributi ai sensi del precedente art. 2, essi possono essere concessi nel limite dell'importo di due mesi di assegno di sede lordo che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede; se le istituzioni beneficiarie non hanno usufruito nei dieci anni precedenti di contributi erogati ai sensi dell'art. 2, il contributo puo' essere raddoppiato rispetto all'importo prima indicato.