Art. 4 
 
  1. Le  proposte  di  concessione  di  contributo  alle  istituzioni
scolastiche  ed  universitarie  straniere  per  la  creazione  ed  il
funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di
borse e  viaggi  di  perfezionamento  a  chi  abbia  frequentato  con
profitto corsi  di  lingua  e  cultura  italiana  sono  trasmesse  al
Ministero  degli  affari  esteri  dalla  rappresentanza   diplomatica
competente per territorio, che  raccoglie  anche  le  proposte  degli
istituti di cultura operanti nel Paese sulle quali appone le  proprie
osservazioni.  A  tali  proposte  viene  allegato  un   progetto   di
utilizzazione  del  contributo   stesso,   redatto   dall'istituzione
interessata che deve illustrare altresi', nel caso quest'ultima abbia
ricevuto nell'anno precedente a quello cui si riferisce  la  proposta
un  contributo  ai  sensi  del  presente   decreto,   una   relazione
sull'utilizzazione del contributo stesso.