Art. 4 1. Le proposte di concessione di contributo alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana sono trasmesse al Ministero degli affari esteri dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, che raccoglie anche le proposte degli istituti di cultura operanti nel Paese sulle quali appone le proprie osservazioni. A tali proposte viene allegato un progetto di utilizzazione del contributo stesso, redatto dall'istituzione interessata che deve illustrare altresi', nel caso quest'ultima abbia ricevuto nell'anno precedente a quello cui si riferisce la proposta un contributo ai sensi del presente decreto, una relazione sull'utilizzazione del contributo stesso.