Art. 2. 1. I contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle universita' e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono erogati solo per corsi organizzati per docenti non appartenenti ai ruoli dello Stato, italiani o stranieri, e quindi non destinati all'estero con decreto ministeriale, bensi' assunti o comunque utilizzati dalle istituzioni in questione con contratto di diritto privato.