Art. 2.
  1. I contributi ad enti ed  associazioni  per  l'organizzazione  di
corsi  di  formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di
lingua italiana, operanti nelle universita' e nelle scuole  straniere
o  presso  le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
sono erogati solo per corsi organizzati per docenti non  appartenenti
ai  ruoli  dello  Stato, italiani o stranieri, e quindi non destinati
all'estero  con  decreto  ministeriale,  bensi'  assunti  o  comunque
utilizzati  dalle  istituzioni  in questione con contratto di diritto
privato.