Art. 5.
                         Prove obbligatorie
  1.  Gli  esami  consistono  in tre prove scritte ed una orale: essi
tendono ad accertare la preparazione, la maturita'  e  le  attitudini
operative del candidato.
  2.  La  prima  prova  scritta,  in lingua italiana, consiste in una
composizione intesa ad accertare l'ottima  conoscenza  da  parte  del
candidato  del  patrimonio  culturale  italiano,  in  particolare del
Novecento, nei campi  letterario,  storico,  scientifico,  artistico,
musicale e dello spettacolo.
  3.  La  seconda  prova scritta, in lingua italiana, consiste in una
composizione intesa ad accertare l'ottima  conoscenza  da  parte  del
candidato  della  teoria  e scienza dell'organizzazione e di gestione
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  tecnologiche  con   specifico
riferimento alla promozione culturale.
  4.  La  terza prova scritta consiste in un tema di cultura generale
nella lingua straniera  prescelta  dal  candidato  tra  le  seguenti:
francese,  inglese,  spagnola e tedesca, inteso ad accertare l'ottima
conoscenza  da  parte  del  candidato  della  lingua  prescelta   (e'
consentito l'uso del dizionario bilingue).
  5.  La prova orale verte sulle discipline indicate nei commi 2, 3 e
4 del presente articolo, nonche' sulle seguenti:
    a) diritto amministrativo e contabilita' di stato;
    b) una seconda lingua  straniera  prescelta  tra  arabo,  cinese,
francese,  giapponese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, lingue
slave, ad eccezione di quella prescelta  per  la  prova  obbligatoria
scritta di lingua straniera di cui al comma 4 del presente articolo.
  6.  L'esame  orale  nelle  due  lingue obbligatorie consiste in una
conversazione  e  nella  traduzione   all'impronta   di   brani   sia
dall'italiano  nelle  due  lingue  straniere  che  dalle  due  lingue
straniere in italiaano.