Art. 5. Prove obbligatorie 1. Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione, la maturita' e le attitudini operative del candidato. 2. La prima prova scritta, in lingua italiana, consiste in una composizione intesa ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo. 3. La seconda prova scritta, in lingua italiana, consiste in una composizione intesa ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato della teoria e scienza dell'organizzazione e di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche con specifico riferimento alla promozione culturale. 4. La terza prova scritta consiste in un tema di cultura generale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, inglese, spagnola e tedesca, inteso ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta (e' consentito l'uso del dizionario bilingue). 5. La prova orale verte sulle discipline indicate nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' sulle seguenti: a) diritto amministrativo e contabilita' di stato; b) una seconda lingua straniera prescelta tra arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, lingue slave, ad eccezione di quella prescelta per la prova obbligatoria scritta di lingua straniera di cui al comma 4 del presente articolo. 6. L'esame orale nelle due lingue obbligatorie consiste in una conversazione e nella traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nelle due lingue straniere che dalle due lingue straniere in italiaano.