Art. 8.
                 Modalita' e calendario delle prove
  1.  I  programmi  d'esame  sono stabiliti nel decreto che indice il
concorso.
  2. Le prove di esame hanno luogo a Roma.
  3. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non  meno  di
quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte
e la materia oggetto della prima prova.
  4.  La  commissione  esaminatrice stabilisce il giorno e la materia
delle altre prove scritte e ne da' comunicazione ai candidati.
  5. I candidati dispongono di otto  ore  per  le  prove  scritte  ad
eccezione  della prova di lingua straniera obbligatoria, per la quale
dispongono di quattro ore.
  6. La comunicazione per i candidati che abbiano superato  le  prove
scritte  ha  luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta
comunicazione,  che  sara'  individuale,  indichera'   le   votazioni
riportate nelle singole prove scritte.