Art. 8. Modalita' e calendario delle prove 1. I programmi d'esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso. 2. Le prove di esame hanno luogo a Roma. 3. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. 4. La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte e ne da' comunicazione ai candidati. 5. I candidati dispongono di otto ore per le prove scritte ad eccezione della prova di lingua straniera obbligatoria, per la quale dispongono di quattro ore. 6. La comunicazione per i candidati che abbiano superato le prove scritte ha luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta comunicazione, che sara' individuale, indichera' le votazioni riportate nelle singole prove scritte.