Art. 3. 
                    Consiglio sanitario nazionale 
  1. Il Consiglio sanitario nazionale e' soppresso. 
  2. I compiti di cui all'art. 8 della legge  23  dicembre  1978,  n.
833, sono attribuiti alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome. 
 
          Nota all'art. 3:
             - Si riporta l'art. 8 della legge n. 833/78:
             "Art. 8. (Consiglio sanitario nazionale). - E' istituito
          il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza
          e   di   proposta   nei   confronti   del  Governo  per  la
          determinazione  delle   linee   generali   della   politica
          sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del
          piano sanitario nazionale.
             Il  Consiglio  e' sentito obbligatoriamente in ordine ai
          programmi  globali  di  prevenzione  anche  primaria,  alla
          determinazione   dei   livelli   di  prestazioni  sanitarie
          stabiliti  con  le  modalita'  di  cui  al  secondo   comma
          dell'art.  3  e alla ripartizione degli stanziamenti di cui
          all'art. 51, nonche' alle fasi di attuazione  del  Servizio
          sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di
          personale  sanitario  necessario alle esigenze del Servizio
          sanitario nazionale.
             Esso  predispone  una  relazione  annuale  sullo   stato
          sanitario  del Paese, sulla quale il Ministro della sanita'
          riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
             Il consiglio sanitario nazionale, nominato  con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro
          della  sanita',  per  la  durata  di  un  quinquennio,   e'
          presieduto dal Ministro della sanita' ed e' composto:
               a)  da  un  rappresentante per ciascuna regione e, per
          quanto concerne  la  regione  Trentino-Alto  Adige,  da  un
          rappresentante   della   provincia   di   Trento  e  da  un
          rappresentante della provincia di Bolzano;
               b) da un  rappresentante  per  ciascuno  dei  seguenti
          Ministeri:      lavoro   e   previdenza  sociale;  pubblica
          istruzione;   interno;   difesa;   tesoro;    bilancio    e
          programmazione  economica; agricoltura e foreste; industria
          commercio  e  artigianato;   marina   mercantile;   da   un
          rappresentante  designato dal Ministro per il coordinamento
          delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica;
               c) dal direttore dell'Istituto superiore  di  sanita',
          dal  direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e
          la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio
          nazionale delle ricerche e  da  dieci  esperti  in  materia
          sanitaria designati dal CNEL, tenendo presente i criteri di
          rappresentativita'  e  competenze  funzionali  al  Servizio
          sanitario nazionale.
             Per ogni membro effettivo deve essere nominato,  con  le
          stesse  modalita'  sopra  previste, un membro supplente che
          subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
             Il  Consiglio  elegge   tra   i   suoi   componenti   un
          vicepresidente.
             L'articolazione    in    sezioni,    le   modalita'   di
          funzionamento e le funzioni  di  segreteria  del  Consiglio
          sono  disciplinate  con  regolamento  emanato  dal Ministro
          della sanita', sentito il Consiglio stesso.".