IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23  ottobre  1992,
n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro, del lavoro e della  previdenza  sociale,  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione  pubblica  e
per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  gli  affari
regionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                         Natura e finalita' 
  1. Gli istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico  sono
enti nazionali dotati  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalita'
di ricerca nel campo biomedico ed in quello  della  organizzazione  e
gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero  e
cura. 
  2. Gli istituti hanno personalita' giuridica di diritto pubblico  o
di diritto privato. 
  3. Le strutture  ed  i  presidi  ospedalieri  degli  istituti  sono
qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta  specializzazione
e assoggettati alla disciplina per questi  prevista,  compatibilmente
con le finalita' peculiari di ciascun istituto. 
  4. Gli  istituti  forniscono  agli  organi  ed  enti  del  Servizio
sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per  l'esercizio
delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del  piano
sanitario nazionale in  materia  di  ricerca  sanitaria,  nonche'  di
formazione continua del personale. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.   1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - La legge 23 ottobre 1992, n.  421,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  la razionalizzazione e revisione delle disci-
          pline  in  materia  di  sanita'  di  pubblico  impiego,  di
          previdenza  e  di  finanza  territoriale".  Si trascrive il
          testo del relativo art. 1, comma 1, lettera h):
              "  h)  emanare,  per  rendere  piene  ed  effettive  le
          funzioni  che  vengono  trasferite  alle  Regioni  e   alla
          Provincie  autonome,  entro il 30 giugno 1993, norme per la
          riforma del Ministero della sanita' cui rimangono  funzioni
          di  indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni
          attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
          Le stesse norme  debbono  prevedere  altresi'  il  riordino
          dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del lavoro (ISPESL)
          nonche' degli Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico  e  degli Istituti zooprofilattici. Dette norme
          non devono comportare oneri a carico dello Stato".