Art. 2. 
                         Competenze statali 
  1. Al Ministero della sanita' compete: 
    a) il riconoscimento del carattere scientifico degli  istituti  e
la relativa revoca; 
    b) la definizione dei criteri generali  per  la  redazione  degli
statuti e dei regolamenti degli istituti; 
    c) l'attivita' di controllo; 
    d) l'alta vigilanza. 
  2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, sono emanati
sentiti il Ministro del tesoro, il Ministro dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 
  3. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con regolamento emanato con decreto del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita',  di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome, sono disciplinati: 
    a) i criteri generali per il riconoscimento degli Istituti  e  la
definizione delle strutture e attrezzature destinate all'attivita' di
ricerca biomedica, organizzativa e gestionale dei  servizi  sanitari,
nonche' dell'attivita' di ricerca ed  assistenza  svolta,  necessarie
per il riconoscimento; 
    b) le procedure per il riconoscimento e la revoca  del  carattere
scientifico degli istituti; 
    c) le norme transitorie per la revisione dei riconoscimenti  gia'
concessi; 
    d) gli atti degli Istituti sottoposti al controllo e il  relativo
procedimento; 
    e) i criteri generali  per  l'adeguamento  degli  statuti  e  dei
regolamenti da parte degli Istituti; 
    f) l'istituzione e la disciplina in ciascun istituto di  comitati
per  la  valutazione  etica  della  attivita'   di   ricerca   e   di
sperimentazione clinica; 
    g) le convenzioni fra istituti per  realizzare  programmi  comuni
nel settore della ricerca biomedica, nella organizzazione e  gestione
dei servizi sanitari, nella sperimentazione di interesse  generale  e
nella formazione continua professionale; 
    h) le procedure per lo svolgimento di ricerche  finalizzate  e  a
pagamento; 
    i) i criteri per la valutazione dei costi e dei rendimenti e  per
l'utilizzazione delle risorse, allo scopo di ridurre l'onere a carico
dei bilanci pubblici. 
    l)  l'attivita'  del  Direttore   scientifico   che   assume   la
responsabilita' complessiva delle  attivita'  di  ricerca  anche  per
quanto attiene alla gestione delle  risorse  ad  essa  destinate  nel
quadro della programmazione dell'Istituto. 
  4.  E'  fatta  salva  l'autonomia  giuridico-amministrativa   degli
Istituti con personalita' giuridica di diritto privato.