Art. 3. 
                           Organizzazione 
  1. Sono organi degli istituti con personalita' giuridica di diritto
pubblico: 
   1) il consiglio di amministrazione; 
   2) il direttore generale; 
   3) il collegio dei revisori; 
   4) il comitato tecnico scientifico. 
  2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono disciplinate, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  provincie  autonome,
modalita'   di   nomina,   composizione,   durata,   attribuzioni   e
funzionamento degli organi. Con lo stesso decreto sono  disciplinate,
altresi', le modalita' di nomina del Direttore scientifico e le rela-
tive attribuzioni. 
  3.  Restano  ferme  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, per gli organi di cui al comma 1, numeri 2)  e
3).