Art. 3. Organizzazione 1. Sono organi degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico: 1) il consiglio di amministrazione; 2) il direttore generale; 3) il collegio dei revisori; 4) il comitato tecnico scientifico. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, modalita' di nomina, composizione, durata, attribuzioni e funzionamento degli organi. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresi', le modalita' di nomina del Direttore scientifico e le rela- tive attribuzioni. 3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per gli organi di cui al comma 1, numeri 2) e 3).