Art. 4. 
                              Personale 
  1. Il rapporto di lavoro del personale degli  Istituti  di  diritto
pubblico e' disciplinato dalle  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  nel  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29. 
  2. Ai concorsi  per  l'assunzione  negli  istituti  si  applica  il
regolamento previsto dall'art.18, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. 
  3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'emanazione  del  regolamento
di  cui  al  comma  1,  la  predetta  disciplina  viene  adeguata   -
limitatamente al personale addetto alla  ricerca  -  con  particolare
riguardo ai titoli specifici per la partecipazione  ai  concorsi,  al
numero e alla tipologia delle prove di  esame,  alla  nomina  e  alla
composizione delle commissioni esaminatrici. 
  4. Ai fini delle assunzioni negli Istituti di  diritto  privato  si
applicano i requisiti previsti dal decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502. 
 
          Nota all'art. 4:
             - Per il titolo  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502, vedi nota all'art. 3. Si trascrive il testo
          dell'art. 18:
             "Art. 18 (Norme finali e transitorie). - 1. Il  Governo,
          con  atto  regolamentare,  sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome,  adegua  la  vigente  disciplina  concorsuale del
          personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  alle  norme
          contenute  nel  presente  decreto  ed alle norme emanate in
          applicazione dell'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,  n.
          421, in quanto appplicabili, prevedendo:
              i  requisiti  specifici, compresi i limiti di eta', per
          l'ammissione;
              i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
              le prove di esame;
              la composizione delle commissioni esaminatrici;
              le procedure concorsuali;
              le modalita' di nomina dei vincitori;
              le  modalita'  ed  i  tempi  di   utilizzazione   delle
          graduatorie degli idonei.
            2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
          al  comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  i
          concorsi   continuano   ad   essere  espletati  secondo  la
          normativa del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e successive
          modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art.  9  della
          legge  20  maggio  1985,  n.  207.  Per  un  quinquennio  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  nei concorsi pubblici per l'accesso alla posizione
          funzionale gia' corrispondente al decimo livello del  ruolo
          sanitario  il  40  per  cento  dei  posti che si renderanno
          vacanti  sono  riservati  al  personale  di   ruolo   della
          disciplina  nella  posizione  funzionale  corrispondente al
          nono  livello in servizio presso le unita' sanitaria locale
          o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso.
             Ai predetti concorsi i medici specialisti  ambulatoriali
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
          settembre 1990, n. 316, possono partecipare  in  deroga  al
          requisito dell'eta'. Il personale collocato nella posizione
          funzionale  corrispondente al decimo livello e' inquadrato,
          in prima applicazione, nel primo livello  dirigenziale;  il
          personale     collocato    nella    posizione    funzionale
          corrispondente  all'undicesimo  livello  e'  collocato  nel
          secondo livello dirigenziale.
             Il  personale  di  ruolo  che  resta  in servizio con la
          qualifica di assistente medico e'  rappresentato,  ai  fini
          della contrattazione, nell'area dirigenziale medica.
             3.  A  decorrere  dal 1› gennaio 1994, i concorsi per la
          posizione   funzionale   iniziale   di   ciascun    profilo
          professionale del personale laureato del ruolo sanitario di
          cui  al  D.P.R.  20  dicembre  1979, n.   761, e successive
          modificazioni  e  integrazioni,  per  i  quali  non   siano
          iniziate  le  prove  di  esame,  sono revocati; a decorrere
          dalla  stessa  data  non  possono  essere   utilizzate   le
          graduatorie  esistenti  per la copertura dei posti vacanti,
          salvo che per il conferimento di incarichi  temporanei  non
          rinnovabili  della  durata  di  otto mesi su autorizzazione
          della Regione per esigenze di carattere straordinario.   In
          mancanza  di graduatorie valide, si applica l'art. 9, comma
          17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207.
             4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art.
          4 della legge 5 giugno 1990,  n.  135,  fermo  restando  il
          punteggio  massimo  previsto  per il curriculum formativo e
          professionale dalle vigenti  disposizioni  in  materia,  e'
          attribuito   un  punteggio  ulteriore,  di  uguale  entita'
          massima, per i titoli riguardanti le attivita'  svolte  nel
          settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche
          selezioni  sono assegnati obbligatoriamente nelle unita' di
          diagnosi e cura delle infezioni da  HIV  e  sono  tenuti  a
          permanere  nella stessa sede di assegnazione per un periodo
          non inferiore a  cinque  anni,  con  l'esclusione  in  tale
          periodo  della  possibilita'  di  comando o distacco presso
          altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art.
          1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n.  135,
          le  Universita'  provvedono  all'assunzione  del  personale
          medico   ed   infermieristico   ivi    contemplato    delle
          corrispondenti  qualifiche delle aree tecnico-scientifica e
          socio-sanitaria.
             5. Per quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  le
          unita'   sanitarie  locali  e  le  aziende  ospedaliere  si
          adeguano ai  principi  stabiliti  dal  decreto  legislativo
          emanato  ai  sensi dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421.
             6. Il  Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,
          disciplina  l'impiego  nel  Servizio sanitario nazionale di
          sistemi  personalizzati   di   attestazione   del   diritto
          all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a
          tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla
          individuazione  del  soggetto ed alla gestione dell'accesso
          alle prestazioni.
             7. Restano salve  le  norme  previste  dai  decreti  del
          Presidente  della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618
          e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle  disposizioni
          del   presente  decreto  da  effettuarsi  con  decreto  del
          Ministro della sanita' di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  Regioni e le Province autonome. A decorrere
          dal 1› giugno 1994 le entrate e le spese  per  l'assistenza
          sanitaria all'estero in base ai Regolamenti della Comunita'
          europea  e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
          sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle  unita'
          sanitarie  locali  di residenza degli assistiti. I rapporti
          finanziari di cui al presente comma sono definiti  in  sede
          di ripartizione del fondo sanitario nazionale.
             8. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 6, comma
          4,  del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito
          con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n.  438  in
          materia di determinazione del tetto massimo di spesa per la
          fruizione  dell'assistenza  farmaceutica  nei confronti dei
          soggetti ivi contemplati, le regioni possono prorogare fino
          al 1› febbraio  1993  la  decorrenza  degli  effetti  della
          disciplina medesima".
             -  Il decreto, legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione        dell'Organizzazione         delle
          Amministrazioni  Pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992 n. 421".
             -  Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e' il seguente: "Art. 17.  (Regolamenti). - 1. Con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,  possono  essere  emanati  i   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti con  effetto  dell'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".