Art. 5. 
                      Patrimonio e contabilita' 
  1. Al patrimonio e alla contabilita' degli istituti si applicano le
disposizioni  previste  per  le  aziende  ospedaliere   dal   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  2. Gli istituti  con  personalita'  giuridica  di  diritto  privato
adottano bilanci e ogni altro documento contabile separati  per  ogni
singolo presidio e, in ogni caso, distinti da quelli delle fondazioni
o di altri soggetti di cui facciano parte. 
  3. Le donazioni a favore degli istituti,  che  abbiano  ad  oggetto
beni immobili con specifica destinazione a finalita' sanitarie,  sono
esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il  titolo del decreto legislativo n. 502/91, si
          veda in nota all'art. 3.