Art. 6. 
            Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento 
  1. L'attivita' scientifica di base  degli  Istituti  e'  diretta  a
sviluppare le conoscenze in settori  specifici  della  biomedicina  e
della sanita' pubblica. 
  2. I progetti di ricerca finalizzata tendono al  raggiungimento  di
particolari obiettivi. 
  3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti e'  finanziata  con
stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, determinati secondo  le  indicazioni  della
commissione della ricerca sanitaria e con  entrate  assicurate  dalle
regioni e da altri organismi. 
  4. Il finanziamento dell'attivita' scientifica di cui al comma 1 e'
disposto dal Ministero della sanita', mediante l'erogazione di fondi,
anche su base pluriennale. 
  5. L'attivita' di assistenza sanitaria  svolta  dagli  istituti  e'
finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base  delle
disposizioni  sugli  ospedali  di  rilievo  nazionale   e   di   alta
specialita' di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
 
          Nota all'art. 6:
             - L'art. 12 del decreto legislativo n. 502/92 recante il
          riordino della disciplina in  materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art.  1 della legge 22 ottobre 1992, n. 421, nel testo
          ripubblicato nel S.O. n.13 alla G.U. del 5  febbraio  1993,
          n. 29 e' il seguente:
             "Art.  12.  (Fondo  sanitario  nazionale). - 1. Il fondo
          sanitario nazionale di parte corrente e in  conto  capitale
          e'  alimentato  interamente  da  stanziamenti  a carico del
          bilancio dello Stato  ed  il  suo  importo  e'  annualmente
          determinato   dalla   legge   finanziaria   tenendo  conto,
          limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
          presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
          alle Regioni.
             2. Una quota pari all'1% del fondo  sanitario  nazionale
          complessivo  di  cui  al  comma precedente, prelevata dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero   del   bilancio   per  le  parti  di  rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di:
               a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata  svolta
          da:
               1)  istituto  superiore di sanita' per le tematiche di
          sua competenza;
               2)  istituto  superiore  per  la  prevenzione   e   la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
               3)  istituti  di ricovero e cura di diritto pubblico e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti;
               4)   istituti   zooprofilattici  sperimentali  per  le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria;
               5)  centri  di  ricerca  per l'erogazione di attivita'
          sanitarie di  alta  specialita'  di  eccellenza  a  rilievo
          nazionale ed internazionale;
               b)  iniziative  centrali  previste  da leggi nazionali
          riguardanti  programmi  speciali  di  interesse  e  rilievo
          interregionale  o  nazionale per ricerche o sperimentazioni
          attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la  valutazione   dei
          servizi,  le  tematiche  della comunicazione e dei rapporti
          con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.
             3. Il fondo sanitario nazionale, al  netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento  al  triennio successivo entro il 31 ottobre di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge  finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE, su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare  alle regioni viene determinata sulla base di un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli  uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi:
               a) popolazione residente;
               b) mobilita' sanitaria per tipologia  di  prestazioni,
          da   compensare,   in   sede  di  riparto,  sulla  base  di
          contabilita' analitiche  per  singolo  caso  fornite  dalle
          unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
               c)  consistenza  e  stato   di   conservazione   delle
          strutture  immobiliari  degli  impianti tecnologici e delle
          dotazioni strumentali.
             4. Il fondo sanitario nazionale assicura altresi'  quote
          di finanziamento destinate a:
               a)  riequilibrio  a favore delle regioni con dotazioni
          di servizi  eccedenti  gli  standards  di  riferimento,  da
          attuarsi  nel  corso del primo triennio di applicazione del
          presente decreto;
               b) riequilibrio a favore delle regioni particolarmente
          svantaggiate  sulla  base  di  indicatori   qualitativi   e
          quantitativi   di  assistenza  sanitaria,  con  particolare
          riguardo alla capacita' di soddisfare la  domanda  mediante
          strutture pubbliche.
             5.  Le  quote  del  fondo  sanitario  nazionale di parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono  in  sede  regionale  nel  fondo comune di cui
          all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  come  parte
          indistinta,  ma non concorrono ai fini della determinazione
          del  tetto  massimo  di  indebitamento.  Tali  quote   sono
          utilizzate    esclusivamente   per   finanziare   attivita'
          sanitarie. Per le Regioni a statuto speciale e le  Province
          autonome  le  rispettive  quote confluiscono in un apposito
          capitolo di bilancio".