Art. 7. 
                            Norme finali 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le  regioni  e  le  provincie  autonome,  alla  revisione  dei
riconoscimenti  gia'  attribuiti  con  particolare  riferimento  agli
obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorita'  di
ricerca. 
  2. I membri dei consigli  di  amministrazione  degli  Istituti  con
personalita'  giuridica  di   diritto   pubblico   e   i   commissari
straordinari in carica alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e
del nuovo consiglio di amministrazione e comunque  non  oltre  il  30
giugno 1994. 
  3. Fermo restando il disposto di cui  all'art.  4,  comma  13,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attivita' di  ricerca
dell'ospedale  Bambino  Gesu'  appartenente  alla  Santa   Sede,   e'
disciplinata,  limitatamente  al  periodo  del  riconoscimento  quale
istituto di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico,  secondo  le
modalita' previste dal presente decreto per gli istituti di  ricovero
e cura aventi personalita' giuridica pubblica. 
  4. Restano ferme le funzioni e la  composizione  del  consiglio  di
amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui  all'art.
3, ultimo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
luglio 1980, n. 617. 
  5. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del  presente
decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  nell'art.  26,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del  decreto
previsto  dall'art.  2,  comma  3,  adeguano  i  propri   statuti   e
regolamenti. Decorso tale termine, il Ministro della sanita' provvede
in via sostitutiva. 
  7. Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province  autonome,  ove  previsti  dal
presente decreto, sono resi entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione
della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono,
comunque, adottati. 
 
          Note all'art. 7:
             -   Il   testo   dell'art.  4,  comma  13,  del  decreto
          legislativo  n.    502/92  recante  disciplina  in  materia
          sanitaria e' il seguente:
             "13.   I   rapporti   tra   l'ospedale   Bambin   Gesu',
          appartenente alla Santa  Sede,  le  strutture  del  Sovrano
          Militare   Ordine   di   Malta  ed  il  Servizio  sanitario
          nazionale, relativamente all'attivita' assistenziale,  sono
          disciplinati    da    appositi    accordi   da   stipularsi
          rispettivamente tra la  Santa  Sede,  il  Sovrano  Militare
          Ordine di Malta ed il Governo italiano".
             -  Il  testo  dell'art.  3,  ultimo comma, del D.P.R. 31
          luglio 1980, n. 617,  recante:  "Ordinamento,  controllo  e
          finanziamento  degli I.R.C.C.S." e' il seguente: "L'attuale
          composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto
          G.  Gaslini  di  Genova  e' integrata con un rappresentante
          della regione e con uno dell'U.S.L. nel cui  territorio  e'
          ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'Istituto".
             -  Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  2, del decreto
          legislativo n.  502/92 si veda la nota all'art. 4.
             - Il testo  dell'art.  26,  commi  3  e  4  del  decreto
          legislativo  n.  29/93, recante la disciplina in materia di
          pubblico impiego e' il seguente:
             "3. Fino alla ridefinizione delle piante  organiche  non
          puo'  essere  disposto  alcun  incremento  delle  dotazioni
          organiche per ciascuna delle attuali  posizioni  funzionali
          dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
          amministrativo.  I  profili ricompresi nella nona posizione
          funzionale dei predetti ruoli sono soppressi ed il relativo
          personale  rimane   collocato   in   detta   posizione   ad
          esaurimento   mantenendo   il   trattamento   economico  in
          godimento.
             4. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  i  concorsi per la posizione funzionale
          corrispondente  al  nono  livello  retributivo  dei   ruoli
          professionali,   tecnico   ed  amministrativo  relativi  al
          personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate
          le prove di esame, sono revocati".