Art. 7. Norme finali 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, alla revisione dei riconoscimenti gia' attribuiti con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorita' di ricerca. 2. I membri dei consigli di amministrazione degli Istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico e i commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1994. 3. Fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attivita' di ricerca dell'ospedale Bambino Gesu' appartenente alla Santa Sede, e' disciplinata, limitatamente al periodo del riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo le modalita' previste dal presente decreto per gli istituti di ricovero e cura aventi personalita' giuridica pubblica. 4. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. 5. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nell'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 3, adeguano i propri statuti e regolamenti. Decorso tale termine, il Ministro della sanita' provvede in via sostitutiva. 7. Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ove previsti dal presente decreto, sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono, comunque, adottati.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 4, comma 13, del decreto legislativo n. 502/92 recante disciplina in materia sanitaria e' il seguente: "13. I rapporti tra l'ospedale Bambin Gesu', appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano". - Il testo dell'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, recante: "Ordinamento, controllo e finanziamento degli I.R.C.C.S." e' il seguente: "L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto G. Gaslini di Genova e' integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'U.S.L. nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'Istituto". - Per il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 si veda la nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 26, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 29/93, recante la disciplina in materia di pubblico impiego e' il seguente: "3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. I profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei predetti ruoli sono soppressi ed il relativo personale rimane collocato in detta posizione ad esaurimento mantenendo il trattamento economico in godimento. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati".