Art. 8. 
                             Abrogazioni 
  1. Sono abrogate le  disposizioni  incompatibili  con  il  presente
decreto ed in particolare il decreto del Presidente della  Repubblica
31 luglio 1980, n. 617, nonche'  i  commi  settimo,  ottavo,  nono  e
decimo dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia  dalla  entrata  in
vigore dei regolamenti previsti dal presente  decreto,  in  relazione
alle materie di rispettiva competenza. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 giugno 1993 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  GARAVAGLIA, Ministro della sanita' 
                                  GALLO, Ministro delle finanze 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                  GIUGNI, Ministro del lavoro e della 
                                  previdenza sociale 
                                   COLOMBO, Ministro dell'universita' 
                                        e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
                                    CASSESE, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
                                             PALADIN, Ministro per il 
                                        coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie e gli affari regionali 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
          Note all'art. 8:
             -  Per  il  titolo  del  D.P.R.   n.   617/80   recante:
          "Ordinamento,  controllo e finanziamento degli I.R.C.C.S.",
          si veda in nota all'art.  7.
             - Si trascrive il testo dell'art. 42, commi 7,  8  e  10
          della  legge  n. 833/78, recante: "Istituzione del Servizio
          sanitario nazionale":
             "7. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro  un  anno
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge uno o piu'
          decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
               a) la composizione  degli  organi  di  amministrazione
          degli   istituti  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico,   che   dovra'   prevedere   la    presenza    di
          rappresentanti  delle  Regioni  e  delle  Unita'  sanitarie
          locali competenti per territorio;
               b)  i  sistemi  di  controllo  sugli   atti   relativi
          all'attivita'  non  assistenziale,  sia  per  gli  istituti
          aventi personalita' giuridica di diritto pubblico  che  per
          quelli  aventi  personalita'  giuridica di diritto privato,
          nel rispetto della loro autonomia;
               c)  le  procedure  per  la formazione dei programmi di
          ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico  e  le
          modalita' di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo
          in  particolare  il  l oro inserimento in piani di ricerca,
          coordinati a livello nazionale e articolati per settore  di
          ricerca,  definiti  d'intesa  tra i Ministri della sanita',
          della pubblica istruzione e  per  la  ricerca  scientifica,
          sentito   il   Consiglio  sanitario  nazionale,  anche  con
          riferimento agli obiettivi  indicati  nel  piano  sanitario
          nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della
          sanita'  potra'  stipulare  apposite  convenzioni  con  gli
          istituti di diritto privato;
               d)  la  disciplina  dello  stato   giuridico   e   del
          trattamento  economico  del personale degli istituti aventi
          personalita' giuridica di diritto pubblico in coerenza  con
          quello del personale del Servizio sanitario nazionale.
             8.  Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai
          successivi commi non e'  consentito  il  riconoscimento  di
          nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
             9. (Omissis).
   10  Gli  istituti  a  carattere  scientifico  aventi  personalita'
giuridica di diritto pubblico,  ai  quali  non  viene  confermato  il
riconoscimento,  perdono  la  personalita'  giuridica;  con lo stesso
decreto di cui al precedente comma i  beni,  le  attrezzature  ed  il
personale,  nonche'  i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai
sensi degli articoli 66 e 68.  Ove  gli  istituti  ai  quali  non  e'
confermato   il  riconoscimento  abbiano  personalita'  giuridica  di
diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo
art. 43".