Art. 2.

  1.  Piena  ed  intera esecuzione e' data agli atti internazinali di
cui  all'articolo  1  a  decorrere  dalla  data della loro entrata in
vigore,  in  conformita'  a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del
protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.