Art. 4.

  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato  in  lire  46.000.000  annue  a decorrere dall'anno 1993, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
dello  stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.