Art. 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 24 luglio 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ANDREATTA,  Ministro  degli  affari
                                  esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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