Art. 3. 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 26 luglio 1993 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                     ANDREATTA, Ministro degli affari 
                                  esteri 
Visto, il Guardasigilli: CONSO