Art. 10. Contributi per l'edilizia residenziale pubblica 1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonche' di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a utilizzare, fino al limite di novanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4- bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalita' originarie. La predetta somma di lire novanta miliardi e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993. 2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.