Art. 10. 
           Contributi per l'edilizia residenziale pubblica 
  1. Per provvedere al pagamento dei conguagli  di  cui  all'articolo
16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975,  n.  166,  nonche'  di
quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e  10  della  legge  8
agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a
utilizzare,  fino  al  limite  di  novanta   miliardi,   le   risorse
disponibili di cui all'articolo 4- bis del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  novembre
1983, n. 637, e non impegnate per le finalita' originarie. 
La predetta somma di lire novanta miliardi e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata  al  pertinente  capitolo
8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici  per
l'anno 1993. 
  2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono  disposti  in  favore
degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un
massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.