Art. 5. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica 1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e' differito al 31 dicembre 1993. 2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1' luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario del Governo.