Art. 5. 
          Finanziamento delle opere di edilizia scolastica 
  1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1,  comma
3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e' differito al 31  dicembre
1993. 
  2. Qualora l'ente locale non  provveda  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1' luglio 1986, n.  318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,  n.  488,
alla  richiesta   di   mutuo,   ovvero   alla   presentazione   della
documentazione relativa alla  predetta  richiesta  entro  il  termine
stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto  di  adesione  al
finanziamento,  ovvero  all'affidamento  delle  opere  entro  novanta
giorni dalla comunicazione della concessione di  mutuo,  ai  relativi
adempimenti provvede un commissario ad acta nominato  dalla  regione;
ove la  regione  non  provveda  nel  termine  di  trenta  giorni,  il
commissario ad acta e' nominato dal commissario del Governo.