Art. 9. Nuovi contributi in materia edilizia 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. 3. Il finanziamento concesso non puo' superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni. 4. Il CER determina modalita' e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.