Art. 9. 
                Nuovi contributi in materia edilizia 
  1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e  successive
modificazioni, possono essere  destinati  a  parziale  copertura  del
costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di  nuova
edificazione  realizzati  dai  comuni,  dagli  IACP,  da  imprese  di
costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei
programmi integrati di cui all'articolo 16 della  legge  17  febbraio
1992, n. 179. 
  3. Il finanziamento concesso non puo' superare il 30 per cento  del
costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e  il  20
per cento per  gli  interventi  di  nuova  costruzione;  gli  alloggi
realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per  un
periodo non inferiore a otto anni. 
  4. Il CER determina modalita' e criteri generali per la concessione
dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.