Art. 2. 
  1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si 
applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge  assegnati
alla Commissione. 
  2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le 
norme  dei  rispettivi  regolamenti.  Non  sono   ammesse   questioni
pregiudiziali, sospensive,  per  il  non  passaggio  all'esame  degli
articoli o per il rinvio in Commissione. Fino a cinque  giorni  prima
della  data  fissata  per  l'inizio  della  discussione  generale,  i
componenti della Assemblea possono presentare  emendamenti  al  testo
della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e
ripresentare  gli  emendamenti   respinti   dalla   Commissione.   La
Commissione puo'  presentare  emendamenti  o  subemendamenti  fino  a
quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui e' prevista  la
votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. 
Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente  stampati
e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da  parte  di
almeno un presidente di gruppo o di almeno dieci  deputati  o  cinque
senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta  in  cui  e'
prevista la votazione di tali emendamenti.