Art. 3. 
  1. Il progetto di legge costituzionale e' approvato da ciascuna 
Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi
dalla prima, a maggioranza assoluta dei  componenti  e  sottoposto  a
referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione. 
  2. La legge costituzionale e' promulgata se nel referendum popolare 
sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.