Art. 3. 1. Il progetto di legge costituzionale e' approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione. 2. La legge costituzionale e' promulgata se nel referendum popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.