Art. 2.
  1. Dopo l'articolo 2479 del codice civile e' inserito il seguente:
  "Art. 2479-bis (Pubblicita' dei trasferimenti a causa di morte).  -
Il  deposito  dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel
registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci
avvengono verso  presentazione  della  documentazione  richiesta  per
l'annotazione  nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in
materia di societa' per  azioni.  Il  deposito  e  l'iscrizione  sono
effettuati a richiesta dell'erede o del legatario".