Art. 4.
  1. La rubrica dell'articolo 2435 del codice  civile  e'  sostituita
dalla  seguente: "Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e
dei titolari di diritti su azioni".
  2. All'articolo 2435 del codice civile, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma:
  "Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non
quotate  in  mercato  regolamentato sono tenute altresi' a depositare
per  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  l'elenco  dei  soci
riferito  alla  data  di approvazione del bilancio, con l'indicazione
del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti  diversi  dai
soci  che  sono  titolari  di  diritti o beneficiari di vincoli sulle
azioni medesime.  L'elenco  deve  essere  corredato  dall'indicazione
analitica  delle  annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente".
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo vigente dell'art.  2435  del  codice  civile,
          gia'   sostituito  dall'art.  17  del  D.Lgs.  n.  127/1991
          (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e  n.  83/349/CEE
          in   materia   societaria,  relative  ai  conti  annuali  e
          consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  26
          marzo  1990,  n.  69),  come ulteriormente modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei
          soci e dei titolari di diritti su azioni). -  Entro  trenta
          giorni  dall'approvazione una copia del bilancio, corredata
          dalla  relazione  sulla  gestione,  dalla   relazione   del
          collegio   sindacale   e   dal   verbale   di  approvazione
          dell'assemblea, deve essere, a cura  degli  amministratori,
          depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
             Dell'avvenuto  deposito  deve  essere fatta menzione nel
          Bollettino delle societa' per azioni  e  a  responsabilita'
          limitata.
            Entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del bilancio le
          societa' non quotate in mercato regolamentato  sono  tenute
          altresi'  a  depositare per l'iscrizione nel registro delle
          imprese  l'elenco  dei   soci   riferito   alla   data   di
          approvazione  del  bilancio,  con  l'indicazione del numero
          delle azioni possedute, nonche' dei  soggetti  diversi  dai
          soci  che  sono titolari di diritti o beneficari di vincoli
          sulle  azioni  medesime.  L'elenco  deve  essere  corredato
          dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
          libro  dei  soci  a  partire dalla data di approvazione del
          bilancio dell'esercizio precedente".