Art. 6.
  1. Il  secondo  comma  dell'articolo  2556  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente:
  "I  contratti  di  cui  al  primo  comma,  in  forma pubblica o per
scrittura  privata  autenticata,   devono   essere   depositati   per
l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  nel  termine  di trenta
giorni, a cura del notaio rogante o autenticante".
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo vigente dell'art.  2556  del  codice  civile,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  2556 (Imprese soggette a registrazione). - Per le
          imprese soggette a registrazione i contratti che hanno  per
          oggetto  il  trasferimento  della proprieta' o il godimento
          dell'azienda devono  essere  provati  per  iscritto,  salva
          l'osservanza  delle  forme  stabilite  dalla  legge  per il
          trasferimento dei singoli beni che compongono  l'azienda  o
          per la particolare natura del contratto.
            I  contratti  di  cui al primo comma, in forma pubblica o
          per scrittura privata autenticata, devono essere depositati
          per l'iscrizione nel registro delle imprese nel termine  di
          trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante".