Art. 7 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
i notai che ricevano atti o autentichino scritture private aventi  ad
oggetto trasferimenti  di  terreni  ovvero  di  esercizi  commerciali
devono comunicare, entro il mese successivo a quello  della  stipula,
al questore del luogo ove e' ubicato l'immobile i dati relativi  alle
parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto  e  al
prezzo indicato. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi
sia la necessita' di verificare se l'atto negoziale sia  stato  posto
in essere per le finalita' indicate nell'articolo 12-quinquies, comma
1,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  il  questore  puo'
richiedere al notaio rogante o  autenticante  copia  dell'atto  e  al
notaio competente copia di  ogni  altro  atto  o  contratto  che  sia
connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per  il  quale  e'
stata fatta inizialmente la richiesta. 
  2.  Al  notaio  che  nel  termine  indicato  nel  comma  1   omette
ripetutamente  di  effettuare  le  comunicazioni,  si  applicano   le
sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913,  n.
89. 
 
          Note all'art. 7:
             - Si trascrive il testo dell'art. 12-quinquies, comma 1,
          del D.L.  n. 306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
          procedura  penale  e  provvedimenti   di   contrasto   alla
          criminalita' mafiosa):
             "Art. 12-quinquies (Trasferimento fraudolento e possesso
          ingiustificato   di  valori).  -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca  piu'   grave   reato,   chiunque   attribuisce
          fittiziamente  ad  altri la titolarita' o disponibilita' di
          denaro, beni  o  altre  utilita'  al  fine  di  eludere  le
          disposizioni  di  legge in materia di misure di prevenzione
          patrimoniali o di  contrabbando,  ovvero  di  agevolare  la
          commissione  di  uno  dei delitti di cui agli articoli 648,
          648- bis e 648- ter del codice penale,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni.
             (Omissis)".
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 147 della legge n.
          89/1913,  (Ordinamento  del  notariato  e   degli   archivi
          notarili):
             "Art. 147. - Il notaro che in qualunque modo comprometta
          con  la  sua  condotta nella vita pubblica o privata la sua
          dignita' e reputazione e il decoro e prestigio della classe
          notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori
          faccia ai colleghi illecita concorrenza, e' punito  con  la
          censura  o  con  la sospensione fino ad un anno, e nei casi
          piu' gravi  con  la  destituzione.  La  destituzione  sara'
          sempre  applicata  qualora  il  notaro,  dopo  essere stato
          condannato   per   due   volte   alla    sospensione    per
          contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi
          contravvenga nuovamente".