Art. 7 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i notai che ricevano atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali devono comunicare, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove e' ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessita' di verificare se l'atto negoziale sia stato posto in essere per le finalita' indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore puo' richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale e' stata fatta inizialmente la richiesta. 2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa): "Art. 12-quinquies (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648- bis e 648- ter del codice penale, e' punito con la reclusione da due a sei anni. (Omissis)". - Si trascrive il testo dell'art. 147 della legge n. 89/1913, (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili): "Art. 147. - Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignita' e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, e' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi piu' gravi con la destituzione. La destituzione sara' sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente".