Art. 8.
  1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio  di  un'attivita'
commerciale,   nonche'   il  trasferimento  della  gestione  o  della
titolarita' di un'impresa commerciale  devono  essere  comunicati,  a
cura  del  segretario  comunale, entro venti giorni dall'adozione del
provvedimento  di  autorizzazione  o  di  subingresso,  al   questore
territorialmente  competente,  con  indicazione  dei dati relativi ai
soggetti, o loro rappresentanti, al  tipo  di  attivita'  commerciale
svolta e all'ubicazione dell'esercizio.
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano dalla data di
entrata in vigore della presente legge.