Art. 8. 1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un'attivita' commerciale, nonche' il trasferimento della gestione o della titolarita' di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attivita' commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.