Art. 9.
  1. Fino all'attuazione del registro delle  imprese,  in  deroga  al
terzo  comma  dell'articolo  100  delle  disposizioni di attuazione e
transitorie del codice civile, il deposito di cui  al  secondo  comma
dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6
della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha
rogato  o  autenticato  l'atto,  nel  termine ivi previsto, presso la
cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta
giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          Nota all'art. 9:
             - Si trascrive il testo dell'art. 100, comma 3, del R.D.
          n.    318/1942  (Disposizioni  per  l'attuazione del codice
          civile e disposizioni transitorie), sostituito dall'art.  8
          della  legge  n.    256/1973  (Bollettino  ufficiale  delle
          Societa' per azioni e a reponsabilita' limitata):
             "Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono
          soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli
          enti  pubblici  che  esercitano  un'attivita'  commerciale,
          salvo   quanto   disposto  dal  primo  comma  del  presente
          articolo".