Art. 2.
  1.  Dopo  il  numero  1)  dell'articolo  2948  del codice civile e'
inserito il seguente:
   "1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi
al portatore;".
 
            Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  2948  del  codice civile, quale
          risulta a seguito della modifica apportata  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "Art.   2948   (Prescrizione   di  cinque  anni).  -  Si
          prescrivono in cinque anni:
              1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
               1-bis) il capitale  nominale  dei  titoli  del  debito
          pubblico emessi al portatore;
              2) le annualita' delle pensioni alimentari;
              3)  le  pigioni  delle case, i fitti dei beni rustici e
          ogni altro corrispettivo di locazioni;
              4) gli interessi e, in generale, tutto  cio'  che  deve
          pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
              5)  le  indennita'  spettanti  per  la  cessazione  del
          rapporto di lavoro".