Art. 4.
  1.  Il  Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, detta le disposizioni per l'applicazione della legge stessa.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO